Nolite Timere

Statuto dell'Associazione “Nolite Timere onlus”

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. l ) E' costituita l'associazione di volontariato denominata "NOLITE TIMERE”onlus organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Si prevede l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS». Essa opera a norma delle leggi nazionali, regionali e delle direttive dell'Unione Europea disciplinanti l'associazionismo di volontariato impegnato in attività di promozione dell'uomo nei suoi bisogni materiali, spirituali e culturali.

Art. 2 ) Ha sede in Giugliano in Campania (NA) alla Via Monte Sion n° 15

Art. 3 ) Ha durata illimitata

 

TITOLO II - SCOPO - STRUTTURA - METODO

Art. 4 ) L'associazione, senza alcun fine di lucro anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà ed avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie, spontanee e gratuite degli associati, ha lo scopo di sostenere e promuovere la Città Nazareth a Mbare - Rwanda ed eventuali altre iniziative promosse in campo nazionale ed internazionale, da S. E. Mons. Salvatore Pennacchio, rientranti nell’art. 5 dello statuto.

Art. 5) Per il raggiungimento dei suoi fini di solidarietà sociale e con specifica attenzione alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economico, sociali o familiari l’associazione promuove attività di:

  1. assistenza sanitaria;
  2. assistenza socio-sanitaria;
  3. beneficenza;
  4. istruzione;
  5. formazione;
  6. tutela dei diritti civili.

L’associazione inoltre:

•  organizza seminari,incontri e conferenze per incrementare scambi di studi e di esperienze di volontariato;

•  cura la pubblicazione di studi e di ricerche;

•  concede borse di studio e contributi economici nell'ambito delle iniziative di assistenza materiale, spirituali e culturali;

•  coopera con analoghi organismi italiani ed esteri dalla comune ispirazione ideale.

L’associazione si pone l’obbligo di non svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 ) L’associazione si pone il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L’associazione si obbliga:

  1. di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  2. di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

 

TITOLO III - GLI ADERENTI

Art.7) Possono aderire all'associazione tutti coloro che intendono impegnarsi direttamente in attività di volontariato o svolgere ed eseguire altre attività e prestazioni comunque utili al raggiungimento dello scopo associativo. Gli associati si dividono in tre categorie:

•  soci fondatori

•  soci ordinari

•  soci sostenitori

Sono soci fondatori quelli che sottoscrivono il presente statuto

Sono soci ordinari quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione e accolta dal consiglio direttivo.

Sono soci sostenitori coloro che, pur non intendendo impegnarsi direttamente in attività di volontariato. ma essendosi resi benemeriti verso l'associazione per particolari doti sociali, culturali, morali e/o per apporti economici spontanei siano stati successivamente ammessi a far parte del l'associazione con delibera del consiglio direttivo assunto col voto favorevole del la maggioranza assoluta dei componenti. La qualifica di socio sostenitore dura per il tempo stabilito con la delibera di ammissione ed in mancanza per un anno.

I soci fondatori ed ordinari aderiscono per impegnarsi direttamente in attività di volontariato da svolgersi con le modalità e termini stabiliti nel regolamento; essi sono obbligati a versare la quota associativa annuale per l'importo, con le modalità e termini periodicamente stabiliti dal consiglio direttivo. La qualifica di socio fondatore ed ordinario dura a tempo indeterminato.

Art. 8 ) Gli associati hanno il dovere di osservare lo statuto e le decisioni assunte dagli organi. partecipare alle assemblee, versare la quota associativa.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

  • dimissioni volontarie;
  • non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
  • per decisione del consiglio direttivo.

La disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevede per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

 

TITOLO IV - ORGANI ASSOCIATIVI

Art.9 ) Sono organi dell'associazione:

  • L'assemblea dei soci;
  • Consiglio direttivo
  • II Presidente.

Art. 10) Tutte le cariche associative sono gratuite e si rimanda, altresì, al regolamento disciplinare eventuali deroghe per fondati ed imprescindibili ragioni organizzative.

Art.ll) L'assemblea dei soci e costituita da tutti gli aderenti all'associazione. Essa è presieduta dal presidente ed e convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. In prima convocazione l'assemblea e regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione e regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

  • eleggere i membri del consiglio direttivo
  • approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
  • approvare il bilancio preventivo;
  • approvare il bilancio consuntivo;
  • stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Art.12) II consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 5 a 9 membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

II consiglio direttivo si riunisce periodicamente, non meno di 4 volte l'anno su convocazione del presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Per il normale espletamento dei lavori e necessaria la presenza della metà più uno dei facenti parte il consiglio.

I componenti del consiglio direttivo devono essere eletti tra gli associati e durano in carica per un triennio, tuttavia sono rieleggibili. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno uno dei componenti del consiglio direttivo, lo stesso e tenuto a convocare l'assemblea per provvedere alla sostituzione non oltre il 30° giorno.

II consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

  • sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; a eleggere il presidente;
  • nominare il vice presidente ed il segretario;
  • accogliere ed esaminare le domande degli aspiranti aderenti;
  • ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessita e di urgenza.

Art. 13) II presidente:

  • ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
  • convoca e presiede l'assemblea dei soci e del consiglio direttivo;
  • cura l'esecuzione delle delibere del consiglio direttivo;
  • è responsabile del patrimonio;
  • in caso di necessita e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 14 ) In caso di assenza del Presidente, di impedimento o di cessazione della carica per ragioni varie, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente

Art. 15) II Segretario coadiuva il presidente e in particolare:

  • provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti e al disbrigo della corrispondenza;
  • è responsabile della redazione e della conservazione del verbali delle riunioni degli organi dell'associazione;
  • predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo che sottopone al consiglio direttivo;
  • provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
  • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo;

 

TITOLO V - FONDO COMUNE - ESERCIZIO ASSOCIATIVO

Art.16 ) L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative e contributi degli aderenti;
  • contributi dei privati;
  • contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo. Ogni operazione finanziaria e disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art. 17 ) Quota sociale - La quota associativa a carico degli aderenti e fissata dall'assemblea. Essa e annuale. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quotesociali non possono prendere parte alle attività dell'associazione. Per ogni altra disciplina in materia si rimanda al regolamento interno.

Art. 18 ) Bilancio - Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. II bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 19) Modifiche allo statuto - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'associazione.

Art.20) Poiché trattasi di una organizzazione di volontariato, costituita ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato, l'atto costitutivo e lo statuto sono stati redatti in carta semplice.

Art. 21) Norma di rinvio - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.